LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATORI
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO
INDICE TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ’ DEL LAVORATOREArt. 1 -
Libertà di opinione.
Art. 2 -
Guardie giurate.
Art. 3 -
Personale di vigilanza.
Art. 4 -
Impianti audiovisivi.
Art. 5 -
Accertamenti sanitari.
Art. 6 -
Visite personali di controllo.
Art. 7 -
Sanzioni disciplinari.
Art. 8 -
Divieto di indagini sulle opinioni.
Art. 9 -
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
Art. 10 -
Lavoratori studenti.
Art. 11 -
Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Art. 12 -
Istituti di patronato.
Art. 13 -
Mansioni del lavoratore.
TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 -
Diritto di associazione e di attività sindacale.
Art. 15 -
Atti discriminatori.
Art. 16 -
Trattamenti economici collettivi discriminatori.
Art. 17 -
Sindacati di comodo.
Art. 18 -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 -
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 20 -
Assemblea.
Art. 21 -
Referendum.
Art. 22 -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 23 -
Permessi retribuiti.
Art. 24 -
Permessi non retribuiti.
Art. 25 -
Diritto di affissione.
Art. 26 -
Contributi sindacali.
Art. 27 -
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 28 -
Repressione della condotta antisindacale.
Art. 29 -
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 30 -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Art. 31 -
Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o cariche
sindacali
Art. 32 -
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Art. 33 -
Collocamento.
Art. 34 -
Richieste nominative di manodopera.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35 -
Campo di applicazione.
ART. 36 -
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere
ART. 37 -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38 -
Disposizioni penali.
ART. 39 -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40 -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 -
Esenzioni fiscali
TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Il datore di lavoro può impiegare le
guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di
tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla
vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo
svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza
da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al
presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
E' vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo
che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti,
che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art. 5 - Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo
richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
Art. 6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini
della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti
di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite
personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite
all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore
potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15
luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può
essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe
procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la
facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la
qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 12 - Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 - Mansioni del lavoratore
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto
contrario è nullo".
TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
E' vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il
datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2
della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo
il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro
o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero
dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza
di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando
il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al
prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito,
può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma
del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono
essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno
successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei
contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al
presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende
di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il
diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il
diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi
e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale.
[…]
[…]
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità
produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che
decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro
che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
[...]
[...]
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i
limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23,
secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano
immutati.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
I lavoratori che siano eletti membri
del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa
di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato,
ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso
di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui
al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori
siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di
consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o
di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di
trenta ore mensili.
TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO
La commissione per il collocamento, di
cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta
le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina
della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal
dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato,
e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta
al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte
al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione
ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad
accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in
cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni
dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio
del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla
osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non
assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono
applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
Art. 34 - Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35 - Campo di applicazione
Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì,
alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto
il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei
casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando
si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da
enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15,
primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da
15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi
previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute
nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.