1.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,
in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona
con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della
citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971,
nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il
suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)
Integrazione ai commi sopra ,
derivanti da altri provvedimenti legislativi:
(7)
L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n 423, ha fornito l'interpretazione autentica dell'espressione
«hanno diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis)
I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo
dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53. [Approfondisci]
(7ter)
Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater)
Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare
INPS 17 luglio 2000, n. 133 [Approfondisci]
(7quinquies)
Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del
decreto citato. |