1. É persona
handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici
4. La presente legge si
applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o
aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
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