Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

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LO STATUTO DELLA CGIL

Titolo I

Principi costitutivi

Articolo 1

Definizione

La Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) e' un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

L'adesione alla Cgil e' volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalita', lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversita' professionali, sociali e di interessi, nonche' l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle liberta' personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una societa' democratica.

La Cgil e' affiliata alla Confederazione europea dei sindacati (Ces), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le federazioni o sindacati di categoria.

La Cgil, inoltre, e' affiliata alla Cisl internazionale.

La Cgil ha sede a Roma.

Articolo 2

Principi fondamentali

La Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanita'.

La Cgil ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanita' e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

La Cgil considera la solidarieta' attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identita' culturale ed etnica di ogni popolo.

La Cgil ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attivita' della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione sindacale internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

La Cgil e', altresi, impegnata nella costruzione dell'Unione europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la Cgil opera per rafforzare l'unita' del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della Ces, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La Cgil afferma il valore della solidarieta' in una societa' senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunita', riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella societa', anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunita' fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

La Cgil tutela, nelle forme e con le procedure piu' adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualita' di molestie e ricatti sessuali.

La Cgil e' un sindacato di natura programmatica ed e' un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unita' e la democrazia suoi caratteri fondanti.

La stessa autonomia della Cgil, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacita' di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

La Cgil considera decisivo, per la crescita di qualsiasi societa' democratica, il pieno rispetto del principio della liberta' sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonche' la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perche' da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.

La Cgil considera l'unita' dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unita' delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarieta' sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

Articolo 3

Iscrizione alla Cgil

L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega Spi, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attivita' o appartenenza ad associazioni con finalita' incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).

Questi casi rappresentano, altresi, causa di interruzione del rapporto associativo con la Cgil.

L'iscrizione alla Cgil e' attestata dalla tessera e dalla regolarita' del versamento dei contributi sindacali; e' periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

Articolo 4

Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignita' della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonche', ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto alla Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil.

La Cgil deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attivita' del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilita' di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto e' personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Articolo 5

Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attivita' dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealta' nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalita' fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilita' che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unita' e l'immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Cgil su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Articolo 6

Democrazia sindacale

I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Cgil, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonche' la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, e' vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicita' delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilita' di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignita' delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;

e) l'unicita' dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, piu' in generale, la necessita' di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarieta' accanto a una democrazia degli interessi, affinche' si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Cgil, il valore della confederalita';

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

•di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;

•di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della Cgil e di direzione quotidiana delle attivita', attribuiti al segretario generale e alla Segreteria;

•di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;

•di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della Cgil, attribuito al Collegio di verifica e al Collegio statutario;

•di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilita' delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della Cgil - attribuita al collegio statutario nazionale;

h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli esecutivi, nonche' nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della complessita' della Cgil, costituita dai pluralismi e dalle diversita', come definiti nel presente Statuto, nonche' dalla pluralita' di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinche' in coerenza con i principi di solidarieta' non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;

i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilita', per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;

l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalita' certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonche' la strumentazione atta a garantirne l'agibilita'.

Al Comitato direttivo nazionale della Cgil spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresi, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione e' garantito:

1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;

2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

Articolo 7

Incompatibilita'

La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando e' necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarieta' fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unita' nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarieta' contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentativita' generale alla quale tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unita' della Cgil come soggetto contrattuale.

L'adesione alla Cgil e' incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo e' con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle federazioni o sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unita' d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalita' di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti incompatibilita' con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

•appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di societa' promosse dalla Cgil), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente;

•appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonche' di organi esecutivi degli stessi;

•qualita' di componente delle assemblee elettive della Comunita' europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

•assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilita' scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilita', l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Da' luogo a incompatibilita' anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilita' con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale e' limitata al territorio amministrativo del comune in cui e' collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.

L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi livello e' inoltre incompatibile con la qualita' di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E responsabilita' della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

 

 

 

 

Titolo II

Delle strutture e delle forme organizzative

Articolo 8

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Cgil, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la piu' attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il piu' efficace impegno verso l'unita' sindacale.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Cgil identifica nell'assemblea delle iscritte/iscritti e della Lega Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil e delle sue categorie e dello Spi. L'Assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della Lega Spi, secondo le modalita' stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La Cgil si articola nelle seguenti strutture per la generalita' dei lavoratori e dei pensionati:

•i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale; le leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro;

•le Camere del lavoro territoriali o metropolitane che comprendono le federazioni o sindacati territoriali di categoria;

•le Cgil regionali che comprendono le federazioni o sindacati regionali di categoria;

•le Federazioni o Sindacati nazionali di categoria.

Le Cgil regionali e le Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e lo Spi svolgono ruoli di centri regolatori. L'autonomia dei centri regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative risponde alla necessita' per la Cgil di contare su una struttura complessivamente in grado di rispondere positivamente alle diversita' territoriali e di categoria senza rigidita' definite aprioristicamente. Tale autonomia non può essere, però, intesa come separatezza; sara', pertanto, necessaria una ricerca unitaria in grado di realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di affermazione di confederalita' ai vari livelli. I centri regolatori suddetti concerteranno, pertanto, le decisioni. In caso ciò non si realizzasse, interverra' la Cgil nazionale in funzione di centro regolatore superiore.

L'articolazione delle strutture territoriali cosi concertate sara' recepita negli Statuti delle Cgil regionali e in quelli delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi. L'azione della Cgil e' volta, altresi, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta ai Comitati direttivi dei Centri regolatori definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.

Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della Cgil decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversita' dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalita' della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La Cgil e', comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i, delegando alle Cgil regionali il compito di costituire le strutture che rispondono meglio alle esigenze delle/gli immigrate/i presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche.

Articolo 9

Cgil regionali

Al fine dell'attuazione nella Cgil di un reale decentramento di responsabilita' e di poteri decisionali, coerente e funzionale anche alla riforma dello Stato, in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige, ciascuna delle Cgil regionali si dotera' di un proprio Statuto in armonia con i dettati del presente Statuto, nel quale definira' la struttura organizzativa, gli organi direttivi e le modalita' della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - nonche' le ulteriori competenze, i poteri e i compiti della Cgil regionale e delle strutture confederali, oltre a quelli gia' indicati dal presente e dal successivo articolo; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi delle Cgil regionali essi dovranno essere definiti in analogia con quelli della Confederazione, indicati al Titolo III del presente Statuto.

Gli Statuti delle Cgil regionali sono approvati dai rispettivi congressi. I comitati direttivi regionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i rispettivi Statuti allo Statuto della Cgil approvato dal congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in cui un congresso di Cgil regionale non procedesse alla definizione del proprio Statuto, entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della Cgil, il relativo Comitato direttivo delibera, con la maggioranza di cui sopra, lo Statuto stesso.

La compatibilita' degli Statuti regionali e degli eventuali adeguamenti decisi dai Comitati direttivi regionali con lo Statuto della Cgil sara' determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruita' o meno delle singole parti e dell'insieme del testo. La dichiarata incompatibilita' con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso.

Al Comitato direttivo della Cgil regionale spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto regionale e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil, oltreche' la decisione, da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le strutture interessate, sulla costituzione o l'eventuale soppressione delle Camere del lavoro territoriali definendone gli ambiti territoriali.

Le Cgil regionali hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialita' regionali sui temi di interesse generale.

Le Cgil regionali sono centri regolatori e pertanto intervengono: sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine, concertano con le Camere del lavoro metropolitane anche la costituzione di strutture di decentramento organizzativo (Camere del lavoro municipali o di zona); sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilita' la pluralita' delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto regionale e alle decisioni del Comitato direttivo nazionale della Cgil; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della Cgil; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilita' di indirizzo e controllo e' affidata alle diverse Camere del lavoro.

Il presente Statuto affida alle Cgil regionali, sulla base dei poteri delegati dalla Cgil nazionale, in riferimento anche a nuove competenze di regioni, province e comuni, la possibilita' di regolare nei propri Statuti tali poteri.

Il presente Statuto garantisce, altresi, alle strutture (categoriali e confederali) operanti in regioni autonome a statuto speciale la possibilita' di adeguare i loro Statuti e i loro rapporti con le federazioni nazionali di categoria e con la Cgil nazionale alle competenze e alle specificita' riconosciute in tali regioni da norme costituzionali e alla necessita' di particolari forme organizzative e amministrative.

Le Cgil regionali coordinano l'attivita' svolta a livello regionale dagli enti e istituti confederali.

Le sedi delle Cgil regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dal Comitato direttivo della Cgil.

Articolo 10

Camere del lavoro territoriali o metropolitane

La Camera del lavoro territoriale o metropolitana comprende le organizzazioni sindacali della Cgil esistenti nell'ambito del territorio sindacale.

I sindacati locali fanno parte della Camera del lavoro territoriale o metropolitana attraverso il rispettivo sindacato territoriale.

La Camera del lavoro territoriale o metropolitana dirige e coordina l'azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialita' territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre piu' elevata capacita' autonoma dei sindacati ad assolvere i propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; promuove la costruzione dei comitati per il lavoro; e' responsabile degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio. Oltre a ciò, esplica competenze e poteri che le derivano dagli Statuti delle Cgil regionali.

La Camera del lavoro territoriale o metropolitana coordina l'attivita' svolta dagli enti e istituti confederali.

Articolo 11

Federazioni o sindacati di categoria

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti delle federazioni o sindacati nazionali di categoria ai vari livelli, oltre a quelli gia' indicati dal presente articolo, sono determinati dagli Statuti delle rispettive federazioni o sindacati nazionali di categoria, in armonia con i dettati del presente Statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi delle federazioni o sindacati nazionali di categoria, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto.

Gli Statuti delle federazioni o sindacati nazionali di categoria sono approvati dai rispettivi congressi. I rispettivi Comitati direttivi nazionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i propri Statuti allo Statuto della Cgil approvato dal congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in cui un congresso di Federazione o sindacato nazionale di categoria non procedesse alla definizione del proprio Statuto entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della Cgil, il relativo Comitato direttivo deliberera', con la maggioranza di cui sopra, lo Statuto stesso.

La compatibilita' degli Statuti delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e degli eventuali adeguamenti decisi dai comitati direttivi nazionali con lo Statuto della Cgil, sara' determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruita' o meno delle singole parti e dell'insieme del testo. In questo senso, la dichiarata incompatibilita' ne comporta obbligatoriamente la ridefinizione.

Al Comitato direttivo nazionale delle federazioni o sindacati nazionali di categoria spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

Le federazioni o sindacati nazionali di categoria organizzano le iscritte/iscritti alla Cgil sulla base della qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui essi prestano la loro opera.

Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti e gli scorpori che li riguardano, sono decisi dal Congresso confederale.

E’ di stretta pertinenza delle federazioni o sindacati nazionali di categoria l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni livello.

Le federazioni o sindacati nazionali di categoria sono centri regolatori e pertanto intervengono sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto della Federazione o sindacato nazionale di categoria e alle decisioni del Comitato direttivo della Cgil; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della Cgil.

Le sedi delle federazioni o sindacati nazionali di categoria dovranno essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dal Comitato direttivo della Cgil.

Articolo 12

Sindacato pensionati

Nella Cgil e' costituito, a tutti i livelli, il sindacato pensionati.

Lo Spi, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilita' e i pensionati sociali.

La Cgil assume attraverso lo Spi la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza piu' tradizionalmente tutelati.

La Cgil coinvolge lo Spi - anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunita', al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo Spi e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano le attivita' vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Ai vari livelli della Confederazione nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo Spi fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone, in accordo, forme e modalita'.

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello Spi ai vari livelli, oltre a quelli gia' indicati dal presente articolo, sono determinati dallo Statuto dello Spi stesso, in armonia con i dettati del presente Statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello Spi, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente Statuto.

Lo Statuto dello Spi e' approvato dal suo congresso. Il Comitato direttivo nazionale dello Spi, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adeguera', se del caso, il proprio Statuto allo Statuto della Cgil approvato dal congresso nazionale.

La compatibilita' di detto Statuto e degli eventuali adeguamenti decisi dal Comitato direttivo nazionale con lo Statuto della Cgil sara' determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruita' o meno delle singole parti e dell'insieme del testo. La dichiarata incompatibilita' con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso.

Al Comitato direttivo nazionale dello Spi spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

Fermi restando i principi stabili dall'art. 8 del presente Statuto, lo Spi può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche delegandole alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni di revoca, stabiliti dal suo regolamento, d'intesa con la Cgil.

Articolo 13

Le strutture di servizio

La Cgil e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attivita' o in pensione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, Societa') per l'erogazione di servizi.

La finalita' della politica dei servizi della Cgil e' contribuire, con pari dignita', alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarieta', ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.

Per questo l'attivita' di servizio della Cgil e' da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalita' istituzionali della Confederazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della Cgil.

Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dai centri regolatori. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi confederali.

Ciascuna struttura di servizio e' tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E tenuta, altresi, a sviluppare e accrescere la qualita' del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonche' a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la Cgil, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attivita' di servizio.

 

 

Titolo III

Organi della Confederazione

Articolo 14

Organi della Confederazione

a. Sono organi deliberanti:

•il Congresso confederale;

•il Comitato direttivo.

 

b. E' organo esecutivo:

•la Segreteria.

c. E' organo di indirizzo programmatico:

•la Commissione del Programma fondamentale.

d. Sono organi di controllo amministrativo:

•il Collegio dei Sindaci;

•gli Ispettori.

e. E' organo di giurisdizione disciplinare interna:

•il Comitato di Garanzia.

f. Sono organi di garanzia statutaria:

•Il Collegio statutario;

•Il Collegio di verifica.

Articolo 15

Congresso confederale

Il Congresso e' il massimo organo deliberante della Cgil. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.

Il Comitato direttivo della Cgil decidera', con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito e' aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilita' di votare e di essere eletti e' riservata alle iscritte/iscritti nelle modalita' previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza - nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale e' indetto il Congresso; tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

Le modalita' per la convocazione dei congressi straordinari ai vari livelli sono fissate dagli Statuti di riferimento delle Cgil regionali, delle federazioni o sindacati di categoria nazionali, dello Spi nazionale.

Compiti del Congresso confederale sono:

1. definire gli orientamenti generali della Cgil che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni confederate;

2. eleggere il Comitato direttivo;

3. eleggere il Collegio dei Sindaci;

4. eleggere il Comitato di garanzia;

5. eleggere il Collegio statutario.

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale, sulle affiliazioni della Cgil alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Cgil. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse e' affidato al Comitato direttivo nazionale, che deliberera' con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Articolo 16

Comitato direttivo della Cgil

Il Comitato direttivo e' il massimo organo deliberante della Cgil tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attivita' sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Cgil si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale.

Ad esso e' affidato, altresi, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.

Il Comitato direttivo della Cgil stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti confederali, societa', associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli enti e istituti confederali partecipano al Comitato direttivo della Cgil; le stesse presentano annualmente al Comitato direttivo della Cgil la relazione sull'attivita' svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Spetta al Comitato direttivo della Cgil, su proposta del Centro regolatore interessato - qualora un organo direttivo o esecutivo di organizzazioni della Cgil assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Cgil, perche' in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti) o, analogamente, degli Statuti delle Cgil regionali e delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perche' rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della Confederazione - decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di detto organo. Il Comitato direttivo nazionale nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovra' ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella delibera del Comitato direttivo della Cgil dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Spetta al Comitato direttivo definire norme di comportamento - per i casi di azioni sindacali che interessino piu' categorie o servizi essenziali di pubblica utilita' - che garantiscano che le stesse siano decise d'intesa, nei rispettivi ambiti, con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, le Cgil regionali, la Cgil nazionale e che si esercitino in un quadro di salvaguardia dell'utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.

Il Comitato direttivo della Cgil e' eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessita' politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, del Collegio statutario, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo si dotera' di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggera' un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato direttivo e' convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria confederale almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalita' previste dal Regolamento.

Ogni componente del Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e di prendervi la parola.

Il Comitato direttivo elegge il segretario generale e la Segreteria.

Elegge la Commissione del programma e il suo Presidente.

Elegge, inoltre, gli Ispettori nazionali.

Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalita' di composizione e di partecipazione.

Il Comitato direttivo delibera sulle modalita' e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali e' prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

Articolo 17

Segreteria della Cgil

La Segreteria e' l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della Cgil. Risponde della propria attivita' al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in un'apposita riunione.

Nelle strutture dei Centri regolatori e nelle Camere del lavoro metropolitane, su proposta del segretario generale della struttura interessata, la Segreteria può, altresi, nominare un Vice segretario generale con funzioni vicarie.

La Segreteria si dotera' di un regolamento di funzionamento che nomera' anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresi la direzione quotidiana delle attivita' confederali e mantiene un contatto permanente con le federazioni o sindacati nazionali, con le Cgil regionali, con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane e con gli enti e istituti confederali, nonche' tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della Cgil, ne coordina l'attivita' nei vari campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione.

La rappresentanza legale della Cgil di fronte a terzi e in giudizio e' attribuita:

a) al segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Cgil può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) e' affidata al Vice segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

 

 

Articolo 18

La Commissione del Programma fondamentale

La Commissione del Programma fondamentale e' organo di indirizzo programmatico. Essa ha compiti di promozione e coordinamento della riflessione, dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Programma fondamentale della Cgil.

Propone al Comitato direttivo le modifiche che si rendono necessarie, fra un Congresso e l'altro, su singoli aspetti del Programma per le decisioni conseguenti.

Propone al Congresso, per l'approvazione, il documento di aggiornamento dell'insieme del Programma fondamentale.

La Commissione e' convocata dal Presidente che ne da' comunicazione preventiva alla Segreteria.

Il Presidente ha compiti di coordinamento della Commissione, riferisce al Comitato direttivo sui lavori della stessa e sulle proposte sulle quali il Comitato direttivo stesso e' chiamato a pronunciarsi.

Articolo 19

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori e' l'organo di controllo dell'attivita' amministrativa della Cgil. Esso e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso confederale.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serieta' ed esperienza e non devono avere responsabilita' amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della Cgil; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarita' delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

Il Collegio elegge nel proprio seno una presidenza cui spettera' la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il presidente dei Sindaci revisori e' invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 20

Ispettori

Gli Ispettori sono organi istituiti nei tre centri regolatori.

Sono scelti fra iscritte e iscritti Cgil che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo competente.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con enti, istituti confederali, societa' e associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonche' quelli a loro assegnati dai rispettivi Comitati direttivi.

Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreche', se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono piu' strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.

L'attivita' degli Ispettori della Cgil nazionale si sviluppa nei confronti dei Centri regolatori.

Il Coordinatore degli Ispettori e' invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 21

Comitato di garanzia

Il Comitato di garanzia e' l'organo di giurisdizione interna della Cgil. Esso e' composto da quattro componenti effettivi e altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti, rappresentanti in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali.

Esso e' eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianita' di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Comitato, il numero di supplenti si riducesse a due, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

L'appartenenza al Comitato di garanzia e' incompatibile con incarichi esecutivi dello stesso livello.

Ogni componente del Comitato e' vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse. Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con colui che esprime il giudizio finale.

La violazione di tale comportamento determina una verifica immediata all'interno del Comitato, che verra' riportata al Collegio statutario nazionale.

Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero comitato che sui singoli componenti, e' considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l'attivazione di una indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore.

Il Comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spettera' la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

I presidenti del Comitato di garanzia nazionale e di quelli di appello sono invitati alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 22

Collegio statutario

Il Collegio statutario e' l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonche' di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della Cgil.

Esso e' composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti - invitati permanenti - con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.

Esso e' eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le/gli iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianita' di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

Il Comitato elegge nel proprio seno una presidenza cui spettera' la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del comitato stesso.

I componenti effettivi del Comitato statutario sono invitati alle riunioni del Comitato direttivo.

 

 

 

Titolo IV

Dell'amministrazione

Articolo 23
Contributi sindacali e solidarieta'

La Cgil, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture Cgil che ne hanno la facolta', con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purche' mantengano la caratteristica della volontarieta' e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi e' regolato dal Comitato direttivo della Cgil.

La contribuzione sindacale e' stabilita secondo le modalita' decise dal Comitato direttivo della Cgil. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la Cgil e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarita' di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non e' ammessa per alcuna struttura la possibilita' di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti e' stabilita dal Comitato direttivo nazionale della Cgil. Le Cgil regionali, le federazioni o sindacati di categoria e lo Spi decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

La Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell' Associazione salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento di una struttura della CGIL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sara' attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662.

In caso di scioglimento della Cgil Nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sara' devoluto in base a quanto previsto dall' art. 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.

Articolo 24
Attivita' amministrativa

L'attivita' amministrativa della Cgil deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilita' economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verita', di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l'Inca;

b) il Comitato direttivo di ogni struttura e' chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) ogni struttura deve tenere la contabilita' a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facolta' di esercitare il controllo amministrativo;

d) l'attivita' amministrativa dei comitati degli iscritti, dei comitati interaziendali e dei Comitati per il Lavoro e' ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;

e) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

Articolo 25
Autonomia giuridica e amministrativa

La Cgil Nazionale, le Cgil regionali, le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, e le federazioni o sindacati di categoria ai livelli nazionali, regionali, territoriali, gli enti e istituti confederali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtu' di norme di legge.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Cgil e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalita' consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

 

 

 

Titolo V

Della giurisdizione interna

Articolo 26

Sanzioni disciplinari

E passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravita', sono le seguenti:

a - biasimo scritto;

b - sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facolta' d'iscritta/o;

c - in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;

d - espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravita' dell'infrazione, per:

a - comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilita', per almeno due anni, a qualunque incarico;

b - molestie e ricatti sessuali;

c - reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

d - atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravita', derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della liberta' della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facolta' di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovra', entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorita' giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, ne sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Articolo 27

Comitati di garanzia

I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui e' demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla Cgil.

Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di garanzia di prima istanza e' costituito presso ogni Cgil regionale; e' eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali possono prevedere una strutturazione sub-regionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti.

I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base interregionale e sono eletti, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.

Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarita' della procedura seguita.

Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalita' di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia nazionale.

Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti dei Comitati direttivi nazionali della Cgil, delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, e' quello del Lazio.

Articolo 28

Collegi di verifica

Il Collegio di verifica e' costituito nelle Cgil regionali e nelle federazioni o sindacati nazionali di categoria e nello Spi nazionale. Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso e' eletto a voto palese dal Congresso della Cgil regionale, delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianita' di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o piu' iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Cgil, con possibilita' di esprimere parere vincolante e, nei casi piu' gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Il Collegio di verifica presso le Cgil regionali ha giurisdizione sull'attivita' delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.

Il Collegio di verifica delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale ha giurisdizione sull'attivita' delle strutture categoriali di livello inferiore.

Contro le decisioni dei Collegi di verifica delle Cgil regionali e delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale e' possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil nazionale.

Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalita' di procedura e funzionamento interno dei Collegi di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dagli stessi; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

I componenti effettivi dei Collegi di verifica sono invitati al Comitato direttivo della struttura corrispondente.

Articolo 29

Collegio statutario nazionale

Il Collegio statutario nazionale ha potere di verifica esclusiva sull'attivita' delle strutture delle Cgil regionali, delle federazioni o sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della Cgil nazionale.

Al Collegio statutario della Cgil nazionale e' attribuita in via esclusiva la potesta' di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e la verifica della conformita' degli statuti e regolamenti delle Cgil regionali, delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale, con i principi e le norme generali del presente Statuto.

Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha potesta' esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti delle/i componenti dei comitati di garanzia e dei collegi di verifica delle istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attivita' dei comitati e collegi.

Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le sue modalita' di procedura e funzionamento interno sono determinate da un apposito regolamento varato dal Collegio stesso.

Articolo 30

E fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello confederale e di categoria.