LO STATUTO DELLA CGIL
Titolo I
Principi costitutivi
Articolo 1
Definizione
La Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) e'
un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e
democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione
e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori
dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e
autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima
occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.
L'adesione alla Cgil e' volontaria. Essa comporta piena
eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi
etnici, nazionalita', lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e
formazioni politiche, diversita' professionali, sociali e di interessi, nonche'
l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto
assumono i valori delle liberta' personali, civili, economiche, sociali e
politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini
irrinunciabili di una societa' democratica.
La Cgil e' affiliata alla Confederazione europea dei sindacati
(Ces), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le federazioni o
sindacati di categoria.
La Cgil, inoltre, e' affiliata alla Cisl internazionale.
La Cgil ha sede a Roma.
Articolo 2
Principi fondamentali
La Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati
della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanita'.
La Cgil ispira la sua azione alla conquista di rapporti
internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace,
impegnati a preservare durevolmente l'umanita' e la natura, liberi di scegliere i
propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio
dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo
sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto
equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo
ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La Cgil considera la solidarieta' attiva tra i lavoratori di
tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore
decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e
della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e
la piena tutela dell'identita' culturale ed etnica di ogni popolo.
La Cgil ispira a questi indirizzi la propria partecipazione
alle attivita' della Confederazione internazionale dei sindacati liberi,
proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione
sindacale internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle
organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di
un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle
istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.
La Cgil e', altresi, impegnata nella costruzione dell'Unione
europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A
questo fine, la Cgil opera per rafforzare l'unita' del movimento sindacale
europeo, a partire dalla adozione, da parte della Ces, di funzioni di direzione
del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione
di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla
contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione
sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla integrazione
europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.
La Cgil afferma il valore della solidarieta' in una societa'
senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro,
alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la
cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli
politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i
e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunita', riconoscendo
le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella societa',
anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunita' fra donne e
uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non
discriminazione fra i sessi.
La Cgil tutela, nelle forme e con le procedure piu' adeguate, il
diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali,
specie in riferimento alla eventualita' di molestie e ricatti sessuali.
La Cgil e' un sindacato di natura programmatica ed e'
un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unita' e la
democrazia suoi caratteri fondanti.
La stessa autonomia della Cgil, anch'essa valore primario,
trova il suo fondamento nella capacita' di elaborazione programmatica in primo
luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel
carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
La Cgil considera decisivo, per la crescita di qualsiasi
societa' democratica, il pieno rispetto del principio della liberta' sindacale e
del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di
qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonche' la verifica del mandato di
rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera
necessario agire perche' da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale
nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica
e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su
cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema
giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi
sindacali.
La Cgil considera l'unita' dei lavoratori e la democrazia
sindacale - e, in questo quadro, l'unita' delle Confederazioni - valori e
obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere
contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti,
per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarieta' sociale, per
la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
Articolo 3
Iscrizione alla Cgil
L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura
congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega Spi, e mediante la
sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela
dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi
condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attivita' o appartenenza ad
associazioni con finalita' incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni
segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o
razzista).
Questi casi rappresentano, altresi, causa di interruzione del
rapporto associativo con la Cgil.
L'iscrizione alla Cgil e' attestata dalla tessera e dalla
regolarita' del versamento dei contributi sindacali; e' periodicamente rinnovata
e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.
Articolo 4
Diritti delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla Cgil e alle strutture ad essa
aderenti hanno pari diritti.
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e
valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la
dignita' della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle
decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il
proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione, nonche', ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze
decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la
concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali
canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza,
alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Ogni iscritta e ogni iscritto alla Cgil ha diritto a concorrere
alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale,
che la/lo riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena
tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi
economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari
servizi organizzati dalle strutture della Cgil.
La Cgil deve adottare tutti gli strumenti necessari per
garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione
delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente
informazione sull'attivita' del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di
iniziativa.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere
tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro
condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di
garanzia competente e ad avere garantita la possibilita' di far valere le proprie
ragioni.
Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e
fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai
principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa
alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono
accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto e'
personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.
La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche,
riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali
minoranze.
Articolo 5
Doveri delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attivita'
dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al
suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del
presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione
dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con
lealta' nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le
finalita' fissati nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a
svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilita' che ne derivano
nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti
rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro
comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di
difendere l'unita' e l'immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative
che si debbono svolgere per l'intera Cgil su una unica piattaforma, quella
definita dal mandato.
Articolo 6
Democrazia sindacale
I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil
sono:
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a
mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Cgil, in uguaglianza di
diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del
proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni
specifiche che li riguardano;
b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni
dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia
necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto
della loro realizzazione, nonche' la ricerca di regole condivise fra le
organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme
rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil,
in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati
interessati, e' vincolante il pronunciamento degli iscritti;
c) la periodicita' delle riunioni ordinarie delle assemblee
primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture,
prevedendo la possibilita' di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un
massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli
organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la
salvaguardia della pari dignita' delle opinioni a confronto prima della decisione
e in occasione del Congresso;
e) l'unicita' dell'organizzazione nella realizzazione delle
decisioni degli organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e
le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza
numerica degli altri lavoratori o, piu' in generale, la necessita' di
rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri
di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della
solidarieta' accanto a una democrazia degli interessi, affinche' si affermi, in
modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della
Cgil, il valore della confederalita';
g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli
organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
•di direzione politica e di regolamentazione della vita
interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati
esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
•di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato
direttivo, di rappresentanza legale della Cgil e di direzione quotidiana delle
attivita', attribuiti al segretario generale e alla Segreteria;
•di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita
al Comitato di garanzia;
•di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento
alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della
Cgil, attribuito al Collegio di verifica e al Collegio statutario;
•di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere
per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilita' delle normative
approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della Cgil -
attribuita al collegio statutario nazionale;
h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi
dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati
fino agli esecutivi, nonche' nelle sostituzioni che negli stessi si rendano
necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un
sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere
rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e
definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della
complessita' della Cgil, costituita dai pluralismi e dalle diversita', come
definiti nel presente Statuto, nonche' dalla pluralita' di strutture nelle quali
si articola e vive la Confederazione, affinche' in coerenza con i principi di
solidarieta' non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla
pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi
dirigenti, per la loro mobilita', per la durata massima del mandato esecutivo,
per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il
rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le
esperienze;
l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile
un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale
opposizione di avere sedi e modalita' certe di verifica e controllo dell'operato
della maggioranza, nonche' la strumentazione atta a garantirne l'agibilita'.
Al Comitato direttivo nazionale della Cgil spetta il compito di
tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non
rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di
normare, altresi, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con
la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati
possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la
maggioranza di 2/3 dei componenti.
Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione e'
garantito:
1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo
decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme
per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli
organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti
stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da
parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro
componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei
componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da
parte dei congressi, del voto segreto.
Articolo 7
Incompatibilita'
La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e
contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando e' necessario - alla pressione
sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima
solidarieta' fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che
lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima
unita' nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate
democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della
solidarieta' contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o
aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l'appartenenza alla
Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la
loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni
parasindacali, in competizione con la rappresentativita' generale alla quale
tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle
controparti del sindacato, rompono l'unita' della Cgil come soggetto
contrattuale.
L'adesione alla Cgil e' incompatibile con l'appartenenza ad
altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano
ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo e' con associazioni professionali che
non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle
federazioni o sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia
affiliazione e vengano definiti patti di unita' d'azione e/o convenzioni per
regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalita' di
partecipazione alle diverse fasi negoziali.
L'autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti
incompatibilita' con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
•appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di
quelli di societa' promosse dalla Cgil), di istituti ed enti pubblici di ogni
tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di
assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere
autorizzate dal Centro regolatore competente;
•appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre
formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonche' di organi
esecutivi degli stessi;
•qualita' di componente delle assemblee elettive della Comunita'
europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la
candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico
esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione
congressuale;
•assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari
livelli istituzionali; l'incompatibilita' scatta dall'accettazione
dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente
all'appuntamento elettorale.
Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo
a incompatibilita', l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi
direttivi di cui faceva parte.
Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga
da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa
far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima
che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Da' luogo a incompatibilita' anche l'assunzione di incarico di
difensore civico.
A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione
si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilita' con l'appartenenza
ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo
locale e' limitata al territorio amministrativo del comune in cui e' collocato il
luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.
L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi
livello e' inoltre incompatibile con la qualita' di componente di commissioni per
il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E
responsabilita' della Segreteria della struttura interessata garantirne la
concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della
struttura interessata risponde della violazione statutaria.
Titolo II
Delle strutture e delle forme organizzative
Articolo 8
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della Cgil, in ogni suo assestamento
e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la piu' attiva
partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il piu' efficace impegno verso
l'unita' sindacale.
Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Cgil identifica
nell'assemblea delle iscritte/iscritti e della Lega Spi la propria
rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil e delle sue
categorie e dello Spi. L'Assemblea elegge:
a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della Lega
Spi, secondo le modalita' stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa
compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi,
quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;
b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.
La Cgil si articola nelle seguenti strutture per la generalita'
dei lavoratori e dei pensionati:
•i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o
interaziendale; le leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro;
•le Camere del lavoro territoriali o metropolitane che
comprendono le federazioni o sindacati territoriali di categoria;
•le Cgil regionali che comprendono le federazioni o sindacati
regionali di categoria;
•le Federazioni o Sindacati nazionali di categoria.
Le Cgil regionali e le Federazioni o Sindacati nazionali di
categoria e lo Spi svolgono ruoli di centri regolatori. L'autonomia dei centri
regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative risponde alla
necessita' per la Cgil di contare su una struttura complessivamente in grado di
rispondere positivamente alle diversita' territoriali e di categoria senza
rigidita' definite aprioristicamente. Tale autonomia non può essere, però, intesa
come separatezza; sara', pertanto, necessaria una ricerca unitaria in grado di
realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di
affermazione di confederalita' ai vari livelli. I centri regolatori suddetti
concerteranno, pertanto, le decisioni. In caso ciò non si realizzasse,
interverra' la Cgil nazionale in funzione di centro regolatore superiore.
L'articolazione delle strutture territoriali cosi concertate
sara' recepita negli Statuti delle Cgil regionali e in quelli delle federazioni o
sindacati nazionali di categoria e dello Spi. L'azione della Cgil e' volta,
altresi, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli.
Conseguentemente, spetta ai Comitati direttivi dei Centri regolatori definire le
regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri,
le prerogative e le risorse.
Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della Cgil decidere
forme specifiche di rappresentanza delle diversita' dei soggetti, anche
attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri
e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione
obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le
modalita' della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza,
il loro grado di autonomia.
La Cgil e', comunque, impegnata a promuovere forme di
aggregazione delle/gli immigrate/i, delegando alle Cgil regionali il compito di
costituire le strutture che rispondono meglio alle esigenze delle/gli
immigrate/i presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni
e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione,
salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche.
Articolo 9
Cgil regionali
Al fine dell'attuazione nella Cgil di un reale decentramento di
responsabilita' e di poteri decisionali, coerente e funzionale anche alla riforma
dello Stato, in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano
in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige, ciascuna
delle Cgil regionali si dotera' di un proprio Statuto in armonia con i dettati
del presente Statuto, nel quale definira' la struttura organizzativa, gli organi
direttivi e le modalita' della loro elezione - compatibilmente con quanto
previsto all'art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale -
nonche' le ulteriori competenze, i poteri e i compiti della Cgil regionale e
delle strutture confederali, oltre a quelli gia' indicati dal presente e dal
successivo articolo; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i
poteri degli organi delle Cgil regionali essi dovranno essere definiti in
analogia con quelli della Confederazione, indicati al Titolo III del presente
Statuto.
Gli Statuti delle Cgil regionali sono approvati dai rispettivi
congressi. I comitati direttivi regionali, con la maggioranza qualificata dei
3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i rispettivi Statuti allo Statuto
della Cgil approvato dal congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in
cui un congresso di Cgil regionale non procedesse alla definizione del proprio
Statuto, entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della Cgil, il relativo
Comitato direttivo delibera, con la maggioranza di cui sopra, lo Statuto
stesso.
La compatibilita' degli Statuti regionali e degli eventuali
adeguamenti decisi dai Comitati direttivi regionali con lo Statuto della Cgil
sara' determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla
congruita' o meno delle singole parti e dell'insieme del testo. La dichiarata
incompatibilita' con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente
la ridefinizione dello stesso.
Al Comitato direttivo della Cgil regionale spetta il compito di
tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto
regionale e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil, oltreche' la decisione,
da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le
strutture interessate, sulla costituzione o l'eventuale soppressione delle
Camere del lavoro territoriali definendone gli ambiti territoriali.
Le Cgil regionali hanno il compito di elaborazione e di
direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e
verticali esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le
vertenzialita' regionali sui temi di interesse generale.
Le Cgil regionali sono centri regolatori e pertanto
intervengono: sull'insieme della politica organizzativa nel territorio
regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in
grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine, concertano con
le Camere del lavoro metropolitane anche la costituzione di strutture di
decentramento organizzativo (Camere del lavoro municipali o di zona); sulla
politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilita'
la pluralita' delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie
nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto
nello Statuto regionale e alle decisioni del Comitato direttivo nazionale della
Cgil; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del
Comitato direttivo della Cgil; nella direzione e coordinamento della politica
dei servizi, la cui responsabilita' di indirizzo e controllo e' affidata alle
diverse Camere del lavoro.
Il presente Statuto affida alle Cgil regionali, sulla base dei
poteri delegati dalla Cgil nazionale, in riferimento anche a nuove competenze di
regioni, province e comuni, la possibilita' di regolare nei propri Statuti tali
poteri.
Il presente Statuto garantisce, altresi, alle strutture
(categoriali e confederali) operanti in regioni autonome a statuto speciale la
possibilita' di adeguare i loro Statuti e i loro rapporti con le federazioni
nazionali di categoria e con la Cgil nazionale alle competenze e alle
specificita' riconosciute in tali regioni da norme costituzionali e alla
necessita' di particolari forme organizzative e amministrative.
Le Cgil regionali coordinano l'attivita' svolta a livello
regionale dagli enti e istituti confederali.
Le sedi delle Cgil regionali dovranno essere fissate nel
capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dal Comitato direttivo
della Cgil.
Articolo 10
Camere del lavoro territoriali o metropolitane
La Camera del lavoro territoriale o metropolitana comprende le
organizzazioni sindacali della Cgil esistenti nell'ambito del territorio
sindacale.
I sindacati locali fanno parte della Camera del lavoro
territoriale o metropolitana attraverso il rispettivo sindacato
territoriale.
La Camera del lavoro territoriale o metropolitana dirige e
coordina l'azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialita'
territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre piu' elevata
capacita' autonoma dei sindacati ad assolvere i propri specifici compiti,
promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale
nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo
economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
lavoratrice; promuove la costruzione dei comitati per il lavoro; e' responsabile
degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio. Oltre a ciò,
esplica competenze e poteri che le derivano dagli Statuti delle Cgil
regionali.
La Camera del lavoro territoriale o metropolitana coordina
l'attivita' svolta dagli enti e istituti confederali.
Articolo 11
Federazioni o sindacati di categoria
La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della
loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente
Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti delle federazioni o
sindacati nazionali di categoria ai vari livelli, oltre a quelli gia' indicati
dal presente articolo, sono determinati dagli Statuti delle rispettive
federazioni o sindacati nazionali di categoria, in armonia con i dettati del
presente Statuto; in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri
degli organi delle federazioni o sindacati nazionali di categoria, essi dovranno
essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III del presente
Statuto.
Gli Statuti delle federazioni o sindacati nazionali di
categoria sono approvati dai rispettivi congressi. I rispettivi Comitati
direttivi nazionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti,
adegueranno, se del caso, i propri Statuti allo Statuto della Cgil approvato dal
congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in cui un congresso di
Federazione o sindacato nazionale di categoria non procedesse alla definizione
del proprio Statuto entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della Cgil,
il relativo Comitato direttivo deliberera', con la maggioranza di cui sopra, lo
Statuto stesso.
La compatibilita' degli Statuti delle federazioni o sindacati
nazionali di categoria e degli eventuali adeguamenti decisi dai comitati
direttivi nazionali con lo Statuto della Cgil, sara' determinata dal Collegio
statutario nazionale che si esprime sulla congruita' o meno delle singole parti e
dell'insieme del testo. In questo senso, la dichiarata incompatibilita' ne
comporta obbligatoriamente la ridefinizione.
Al Comitato direttivo nazionale delle federazioni o sindacati
nazionali di categoria spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto
esplicitamente rinviato dal proprio Statuto e dal Comitato direttivo nazionale
della Cgil.
Le federazioni o sindacati nazionali di categoria organizzano
le iscritte/iscritti alla Cgil sulla base della qualificazione merceologica del
settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui essi prestano la
loro opera.
Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti e gli
scorpori che li riguardano, sono decisi dal Congresso confederale.
E’ di stretta pertinenza delle federazioni o sindacati
nazionali di categoria l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare
nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni
livello.
Le federazioni o sindacati nazionali di categoria sono centri
regolatori e pertanto intervengono sull'insieme della politica organizzativa ai
vari livelli; sull'insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro
e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro
formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla
distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello
organizzativo previsto nello Statuto della Federazione o sindacato nazionale di
categoria e alle decisioni del Comitato direttivo della Cgil; sul regolamento
dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo
della Cgil.
Le sedi delle federazioni o sindacati nazionali di categoria
dovranno essere fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni
autorizzate dal Comitato direttivo della Cgil.
Articolo 12
Sindacato pensionati
Nella Cgil e' costituito, a tutti i livelli, il sindacato
pensionati.
Lo Spi, sindacato generale delle pensionate e dei pensionati,
delle anziane e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex
lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i
pensionati di reversibilita' e i pensionati sociali.
La Cgil assume attraverso lo Spi la rappresentanza dei
pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere
integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza piu' tradizionalmente
tutelati.
La Cgil coinvolge lo Spi - anche attribuendo il diritto di
proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale - e in
ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni
rivendicative autonomamente esercitate dal sindacato dei pensionati e riferite
alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di
legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del
territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di
comunita', al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione
sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo
senso, lo Spi e le sue strutture territoriali e di base promuovono e/o integrano
le attivita' vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di
vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
Ai vari livelli della Confederazione nelle negoziazioni
attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e
al funzionamento delle relative strutture, lo Spi fa parte delle delegazioni
confederali trattanti.
La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di
collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati,
definendone, in accordo, forme e modalita'.
La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della
loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente
Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti dello Spi ai vari
livelli, oltre a quelli gia' indicati dal presente articolo, sono determinati
dallo Statuto dello Spi stesso, in armonia con i dettati del presente Statuto;
in particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi dello
Spi, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo
III del presente Statuto.
Lo Statuto dello Spi e' approvato dal suo congresso. Il Comitato
direttivo nazionale dello Spi, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei
componenti, adeguera', se del caso, il proprio Statuto allo Statuto della Cgil
approvato dal congresso nazionale.
La compatibilita' di detto Statuto e degli eventuali adeguamenti
decisi dal Comitato direttivo nazionale con lo Statuto della Cgil sara'
determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruita' o
meno delle singole parti e dell'insieme del testo. La dichiarata incompatibilita'
con lo Statuto della Cgil nazionale comporta obbligatoriamente la ridefinizione
dello stesso.
Al Comitato direttivo nazionale dello Spi spetta il compito di
tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto
e dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.
Fermi restando i principi stabili dall'art. 8 del presente
Statuto, lo Spi può esercitare le sue funzioni di centro regolatore anche
delegandole alle proprie strutture regionali, nelle forme, limiti e condizioni
di revoca, stabiliti dal suo regolamento, d'intesa con la Cgil.
Articolo 13
Le strutture di servizio
La Cgil e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace
tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attivita' o in
pensione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti,
Societa') per l'erogazione di servizi.
La finalita' della politica dei servizi della Cgil e'
contribuire, con pari dignita', alla realizzazione della strategia dei diritti e
della solidarieta', ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel
quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.
Per questo l'attivita' di servizio della Cgil e' da considerarsi
una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile
per realizzare le finalita' istituzionali della Confederazione. In questo senso,
si configura come una specifica articolazione della Cgil.
Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi
politico-strategici decisi dai centri regolatori. Godono di piena autonomia
nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che
ai propri organi statutari, agli organismi confederali.
Ciascuna struttura di servizio e' tenuta ad adempiere alla
propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive
normative di riferimento. E tenuta, altresi, a sviluppare e accrescere la
qualita' del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione
delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonche' a
realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto
dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun
servizio, la Cgil, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di
coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una
politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario
alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo
razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali,
logistiche e finanziarie) impiegate nell'attivita' di servizio.
Titolo III
Organi della Confederazione
Articolo 14
Organi della Confederazione
a. Sono organi deliberanti:
•il Congresso confederale;
•il Comitato direttivo.
b. E' organo esecutivo:
•la Segreteria.
c. E' organo di indirizzo programmatico:
•la Commissione del Programma fondamentale.
d. Sono organi di controllo amministrativo:
•il Collegio dei Sindaci;
•gli Ispettori.
e. E' organo di giurisdizione disciplinare interna:
•il Comitato di Garanzia.
f. Sono organi di garanzia statutaria:
•Il Collegio statutario;
•Il Collegio di verifica.
Articolo 15
Congresso confederale
Il Congresso e' il massimo organo deliberante della Cgil. Esso
viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia
deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle
iscritte/iscritti.
Il Comitato direttivo della Cgil decidera', con la maggioranza
dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi
garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le
normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione
del medesimo articolo dello Statuto.
Nelle assemblee di base il dibattito e' aperto a tutti i
lavoratori, mentre la possibilita' di votare e di essere eletti e' riservata alle
iscritte/iscritti nelle modalita' previste dal Regolamento congressuale.
Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e
per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza
- nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - del massimo
organo dirigente dell'istanza per la quale e' indetto il Congresso; tale organo
deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei
delegati da eleggere.
Le modalita' per la convocazione dei congressi straordinari ai
vari livelli sono fissate dagli Statuti di riferimento delle Cgil regionali,
delle federazioni o sindacati di categoria nazionali, dello Spi nazionale.
Compiti del Congresso confederale sono:
1. definire gli orientamenti generali della Cgil che devono
essere seguiti da tutte le organizzazioni confederate;
2. eleggere il Comitato direttivo;
3. eleggere il Collegio dei Sindaci;
4. eleggere il Comitato di garanzia;
5. eleggere il Collegio statutario.
Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto
confederale, sulle affiliazioni della Cgil alle organizzazioni internazionali o
sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Cgil. Tali decisioni saranno
valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.
Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle
affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse e' affidato al Comitato
direttivo nazionale, che deliberera' con la maggioranza dei 3/4 dei
componenti.
Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica
i poteri dei delegati.
Articolo 16
Comitato direttivo della Cgil
Il Comitato direttivo e' il massimo organo deliberante della
Cgil tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la
Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale,
di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso
dell'attivita' sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle
strutture in cui la Cgil si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria
e straordinaria del Congresso confederale.
Ad esso e' affidato, altresi, il compito di deliberare, in
apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e
sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e
canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei
gruppi dirigenti.
Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in
caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni
possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione
dell'aspettativa o del distacco sindacale.
Il Comitato direttivo della Cgil stabilisce i settori
d'iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti confederali,
societa', associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del
caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli
organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli enti e istituti
confederali partecipano al Comitato direttivo della Cgil; le stesse presentano
annualmente al Comitato direttivo della Cgil la relazione sull'attivita' svolta,
ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
Spetta al Comitato direttivo della Cgil, su proposta del Centro
regolatore interessato - qualora un organo direttivo o esecutivo di
organizzazioni della Cgil assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano
incompatibili con l'appartenenza alla Cgil, perche' in contrasto con i principi e
le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti) o,
analogamente, degli Statuti delle Cgil regionali e delle federazioni o sindacati
nazionali di categoria e dello Spi, con le norme amministrative, compresi i
ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perche' rendono impossibile la
corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della
Confederazione - decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo
scioglimento di detto organo. Il Comitato direttivo nazionale nomina, quindi, un
commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovra' ristabilire le
condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla
nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella
delibera del Comitato direttivo della Cgil dovranno essere indicate le
motivazioni del provvedimento.
Spetta al Comitato direttivo definire norme di comportamento -
per i casi di azioni sindacali che interessino piu' categorie o servizi
essenziali di pubblica utilita' - che garantiscano che le stesse siano decise
d'intesa, nei rispettivi ambiti, con le Camere del lavoro territoriali o
metropolitane, le Cgil regionali, la Cgil nazionale e che si esercitino in un
quadro di salvaguardia dell'utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni
nel caso di non rispetto.
Il Comitato direttivo della Cgil e' eletto dal Congresso che
fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un
congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello
stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per
sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata
necessita' politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono
essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal
Congresso.
Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti,
dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, del Collegio statutario, del
Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo si dotera' di un regolamento atto a
garantirne il corretto funzionamento ed eleggera' un Presidente o una Presidenza,
fissandone la durata dell'incarico.
Il Comitato direttivo e' convocato dalla Presidenza in accordo
con la Segreteria confederale almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la
sua convocazione sia richiesta secondo le modalita' previste dal Regolamento.
Ogni componente del Comitato direttivo ha il diritto di
partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e
di prendervi la parola.
Il Comitato direttivo elegge il segretario generale e la
Segreteria.
Elegge la Commissione del programma e il suo Presidente.
Elegge, inoltre, gli Ispettori nazionali.
Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo
con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.
Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di
indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e
delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalita' di
composizione e di partecipazione.
Il Comitato direttivo delibera sulle modalita' e forme di
rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con
associazioni professionali.
Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza
semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali e' prevista dal
presente Statuto la maggioranza qualificata.
Articolo 17
Segreteria della Cgil
La Segreteria e' l'organo che attua le decisioni del Comitato
direttivo e assicura la gestione continuativa della Cgil. Risponde della propria
attivita' al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide
collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario generale o su
richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico
operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del segretario generale -
risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del
segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo.
Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve
essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in un'apposita
riunione.
Nelle strutture dei Centri regolatori e nelle Camere del lavoro
metropolitane, su proposta del segretario generale della struttura interessata,
la Segreteria può, altresi, nominare un Vice segretario generale con funzioni
vicarie.
La Segreteria si dotera' di un regolamento di funzionamento che
nomera' anche il proprio processo decisionale.
La Segreteria assicura altresi la direzione quotidiana delle
attivita' confederali e mantiene un contatto permanente con le federazioni o
sindacati nazionali, con le Cgil regionali, con le Camere del lavoro
territoriali o metropolitane e con gli enti e istituti confederali, nonche' tutte
le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di
urgenza.
La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento
dei dipartimenti, uffici e servizi della Cgil, ne coordina l'attivita' nei vari
campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; presenta al
Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione.
La rappresentanza legale della Cgil di fronte a terzi e in
giudizio e' attribuita:
a) al segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di
quelle previste al punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della
Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere
amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del
lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Cgil può revocare in qualsiasi
momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla
formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente
informato il Comitato direttivo.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui
al punto a) e' affidata al Vice segretario o, in assenza o per impedimento di
questi, ad altro componente della Segreteria.
Articolo 18
La Commissione del Programma fondamentale
La Commissione del Programma fondamentale e' organo di indirizzo
programmatico. Essa ha compiti di promozione e coordinamento della riflessione,
dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Programma fondamentale della
Cgil.
Propone al Comitato direttivo le modifiche che si rendono
necessarie, fra un Congresso e l'altro, su singoli aspetti del Programma per le
decisioni conseguenti.
Propone al Congresso, per l'approvazione, il documento di
aggiornamento dell'insieme del Programma fondamentale.
La Commissione e' convocata dal Presidente che ne da'
comunicazione preventiva alla Segreteria.
Il Presidente ha compiti di coordinamento della Commissione,
riferisce al Comitato direttivo sui lavori della stessa e sulle proposte sulle
quali il Comitato direttivo stesso e' chiamato a pronunciarsi.
Articolo 19
Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci revisori e' l'organo di controllo
dell'attivita' amministrativa della Cgil. Esso e' composto da tre componenti
effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso confederale.
Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di
componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato
direttivo può provvedere a sostituzioni.
Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte,
tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono
chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serieta' ed
esperienza e non devono avere responsabilita' amministrative dirette nell'ambito
dell'organizzazione.
Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il
bilancio della Cgil; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e
verifica la regolarita' delle scritture e dei documenti contabili.
Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una
relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso
precedente.
Il Collegio elegge nel proprio seno una presidenza cui spettera'
la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del Collegio
stesso.
Il presidente dei Sindaci revisori e' invitato alle riunioni del
Comitato direttivo.
Articolo 20
Ispettori
Gli Ispettori sono organi istituiti nei tre centri regolatori.
Sono scelti fra iscritte e iscritti Cgil che, avendo i
requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di
direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia
nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione di tale
comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo
competente.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare
canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del
personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con enti, istituti
confederali, societa' e associazioni promosse dalle strutture di riferimento,
nonche' quelli a loro assegnati dai rispettivi Comitati direttivi.
Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi
dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi,
oltreche', se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le
ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono piu' strutture, riferiscono i
risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.
L'attivita' degli Ispettori della Cgil nazionale si sviluppa nei
confronti dei Centri regolatori.
Il Coordinatore degli Ispettori e' invitato alle riunioni del
Comitato direttivo.
Articolo 21
Comitato di garanzia
Il Comitato di garanzia e' l'organo di giurisdizione interna
della Cgil. Esso e' composto da quattro componenti effettivi e altrettanti
supplenti - invitati permanenti - con funzioni di surroga dei componenti
effettivi assenti, rappresentanti in pari percentuali di strutture orizzontali e
verticali.
Esso e' eletto a voto palese dal Congresso confederale a
maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le
iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianita' di iscrizione e con
riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di
componenti del Comitato, il numero di supplenti si riducesse a due, il Comitato
direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento
dei votanti.
L'appartenenza al Comitato di garanzia e' incompatibile con
incarichi esecutivi dello stesso livello.
Ogni componente del Comitato e' vincolato al massimo di
riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che
successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle
delibere stesse. Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria
non può coincidere con colui che esprime il giudizio finale.
La violazione di tale comportamento determina una verifica
immediata all'interno del Comitato, che verra' riportata al Collegio statutario
nazionale.
Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio
del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero comitato che sui singoli
componenti, e' considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e
dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente
l'attivazione di una indagine specifica promossa direttamente dal Comitato
interessato o da quello superiore.
Il Comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spettera'
la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del Comitato
stesso.
I presidenti del Comitato di garanzia nazionale e di quelli di
appello sono invitati alle riunioni del Comitato direttivo.
Articolo 22
Collegio statutario
Il Collegio statutario e' l'organo di garanzia e interpretazione
statutaria, nonche' di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e
strutture della Cgil.
Esso e' composto da cinque componenti effettivi e altrettanti
supplenti - invitati permanenti - con funzione di surroga dei componenti
effettivi assenti.
Esso e' eletto a voto palese dal Congresso confederale a
maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le/gli
iscritte/i con un minimo di dieci anni di anzianita' di iscrizione e con un
riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di
componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato
direttivo può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento
dei votanti.
Il Comitato elegge nel proprio seno una presidenza cui spettera'
la responsabilita' della convocazione e del funzionamento del comitato
stesso.
I componenti effettivi del Comitato statutario sono invitati
alle riunioni del Comitato direttivo.
Titolo IV
Dell'amministrazione
Articolo 23
Contributi sindacali e solidarieta'
La Cgil, in quanto libera associazione, realizza la propria
autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò
avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega
per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione
mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti
delle strutture Cgil che ne hanno la facolta', con contributi volontari di
singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purche' mantengano la
caratteristica della volontarieta' e siano espressamente finalizzate oltre che
regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".
L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi
e' regolato dal Comitato direttivo della Cgil.
La contribuzione sindacale e' stabilita secondo le modalita'
decise dal Comitato direttivo della Cgil. La quota tessera e i contributi
sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono
patrimonio collettivo di tutta la Cgil e sono vincolate alla normativa generale
sui finanziamenti e sui riparti.
I riparti devono essere effettuati in modo automatico,
garantendo la regolarita' di finanziamento a tutte le strutture mediante il
metodo della canalizzazione.
Non e' ammessa per alcuna struttura la possibilita' di utilizzare
percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le
istanze, sul finanziamento e sui riparti e' stabilita dal Comitato direttivo
nazionale della Cgil. Le Cgil regionali, le federazioni o sindacati di categoria
e lo Spi decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a
tale normativa generale.
La Cgil e tutte le sue strutture non possono distribuire agli
associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o
capitale, durante la vita dell' Associazione salvo diverse disposizioni
legislative.
In caso di scioglimento di una struttura della CGIL, il
patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sara' attribuito ad
altra istanza della Cgil designata dal Centro regolatore competente sentito
l'organismo di controllo previsto dall' art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n°662.
In caso di scioglimento della Cgil Nazionale, il suo
patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sara' devoluto in
base a quanto previsto dall' art. 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n°
460.
Articolo 24
Attivita' amministrativa
L'attivita' amministrativa della Cgil deve basarsi su una
politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilita'
economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile,
tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verita', di chiarezza e
trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie,
attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio
consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto
economico, Relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese
sostenute per l'Inca;
b) il Comitato direttivo di ogni struttura e' chiamato ad
approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento;
c) ogni struttura deve tenere la contabilita' a disposizione del
Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura
interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facolta' di
esercitare il controllo amministrativo;
d) l'attivita' amministrativa dei comitati degli iscritti, dei
comitati interaziendali e dei Comitati per il Lavoro e' ricompresa in quella
delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti
finanziari approvati dai centri regolatori;
e) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente
resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle
rispettive strutture.
Articolo 25
Autonomia giuridica e amministrativa
La Cgil Nazionale, le Cgil regionali, le Camere del lavoro
territoriali o metropolitane, e le federazioni o sindacati di categoria ai
livelli nazionali, regionali, territoriali, gli enti e istituti confederali sono
associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto,
strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi
organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai
singoli Statuti in virtu' di norme di legge.
A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da
singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti
collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che
comportino oneri alle strutture dirette, la Cgil e le sue strutture possono
rivalersi, nelle forme e nelle modalita' consentite dalle leggi vigenti, sui
responsabili di tali decisioni arbitrarie.
Titolo V
Della giurisdizione interna
Articolo 26
Sanzioni disciplinari
E passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il
cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di
altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o
configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravita', sono le
seguenti:
a - biasimo scritto;
b - sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle
facolta' d'iscritta/o;
c - in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a
qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i
ricoperta/e;
d - espulsione dall'organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla
gravita' dell'infrazione, per:
a - comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi
fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette
norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei
regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare,
delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di
carattere elettivo e la ineleggibilita', per almeno due anni, a qualunque
incarico;
b - molestie e ricatti sessuali;
c - reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
d - atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravita', derivanti da sottoposizione a
procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi
di provvedimenti restrittivi della liberta' della persona, la Segreteria
competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o
dall'esercizio delle facolta' di iscritto, per il tempo strettamente necessario
all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale
ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovra', entro trenta giorni, ratificare
tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione
disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo
l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della
comunicazione all'autorita' giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei
confronti dell'organizzazione, ne sostituiscono il diritto ad eventuali azioni
civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.
Articolo 27
Comitati di garanzia
I Comitati di garanzia costituiscono la struttura di
giurisdizione disciplinare interna cui e' demandato il potere di inchiesta e di
sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla
Cgil.
Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.
Il Comitato di garanzia di prima istanza e' costituito presso
ogni Cgil regionale; e' eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme di
cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti regionali possono prevedere
una strutturazione sub-regionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in
questo caso, ne fissa il numero dei componenti.
I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base
interregionale e sono eletti, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso
confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.
Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in
ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori
limitatamente alla verifica della regolarita' della procedura seguita.
Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalita' di procedura sui
provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia
sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia
nazionale.
Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di
giudizio, per i componenti dei Comitati direttivi nazionali della Cgil, delle
federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale che
ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, e' quello del
Lazio.
Articolo 28
Collegi di verifica
Il Collegio di verifica e' costituito nelle Cgil regionali e
nelle federazioni o sindacati nazionali di categoria e nello Spi nazionale. Esso
comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli
assenti.
Esso e' eletto a voto palese dal Congresso della Cgil regionale,
delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale a
maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le
iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianita' di iscrizione e con
riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di
componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato
direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del
75 per cento dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o piu' iscritte/i o
di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei
vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro
rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente
assunte dagli organi della Cgil, con possibilita' di esprimere parere vincolante
e, nei casi piu' gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati
irregolari.
Il Collegio di verifica presso le Cgil regionali ha
giurisdizione sull'attivita' delle strutture confederali di livello inferiore,
compresi i Comitati degli iscritti.
Il Collegio di verifica delle federazioni o sindacati nazionali
di categoria e dello Spi nazionale ha giurisdizione sull'attivita' delle
strutture categoriali di livello inferiore.
Contro le decisioni dei Collegi di verifica delle Cgil
regionali e delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi
nazionale e' possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio
statutario della Cgil nazionale.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le modalita' di procedura e funzionamento interno dei Collegi di
verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dagli stessi; il
Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
I componenti effettivi dei Collegi di verifica sono invitati al
Comitato direttivo della struttura corrispondente.
Articolo 29
Collegio statutario nazionale
Il Collegio statutario nazionale ha potere di verifica
esclusiva sull'attivita' delle strutture delle Cgil regionali, delle federazioni
o sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della Cgil
nazionale.
Al Collegio statutario della Cgil nazionale e' attribuita in via
esclusiva la potesta' di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e
la verifica della conformita' degli statuti e regolamenti delle Cgil regionali,
delle federazioni o sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale, con
i principi e le norme generali del presente Statuto.
Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha
potesta' esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti
delle/i componenti dei comitati di garanzia e dei collegi di verifica delle
istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti
riguardanti le specifiche attivita' dei comitati e collegi.
Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con
una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le sue modalita' di procedura e funzionamento interno sono
determinate da un apposito regolamento varato dal Collegio stesso.
Articolo 30
E fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello
confederale e di categoria.
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