Lo Statuto
dei lavoratori
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' del lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nel luoghi
di lavoro e norme sul collocamento
Legge 20 maggio 1970, n. 300
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 -- Liberta' di opinione. -- I lavoratori, senza distinzione
di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. - Il datore di lavoro puo' impiegare
le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti
del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita',
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui
al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato
del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi piu' gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza. -- i nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attivita'
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. -- E' vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo
a distanza dell'attivita' dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo
a distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita'
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita'
di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti
da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita'
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore
di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la idoneita'
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo. -- Le visite personali
di controllo sul lavoratore sono vietate fuorche' nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti di lavoro
o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi
di lavoro, che siano salvaguardate la dignita' e la riservatezza
del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi
di selezione automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi
di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonche', ferme restando le condizioni di cui al secondo comma
del presente articolo, le relative modalita' debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede
l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art.
19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari. -- Le norme disciplinari relative
alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna
di esse puo' essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e contratti
di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potra' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.
604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa
non puo' essere disposta per un importo superiore a quattro ore
della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per piu' di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero
verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che
vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente,
la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l' autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto
al datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrita' fisica. -- I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrita' fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. -- I lavoratori studenti, iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo
comma.
ART. 11. - Attivita' culturali, ricreative e assistenziali. --
Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti di patronato. -- Gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di parita', la loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo
le modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore. -- L'art. 2103 del codice
civile e' sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attivita' sindacale.
-- Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi
e di svolgere attivita' sindacale, e' garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori. -- E' nullo qualsiasi patto od
atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione
ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi'
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o
religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
-- E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo. -- E' fatto divieto ai datori
di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. -- Ferma restando
l'esperibilita' delle procedure previste dall'art. 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della
legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullita' a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare
il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per
il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidita' a norma del comma precedente. In ogni caso, la
misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di
cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente e' tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli
in virtu' del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa
fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e'
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato
e grado del giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto
e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.
22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
e' tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore
del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(*) ART. 20. - Assemblea. -- I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unita' produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonche' durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verra' corrisposta la
normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite
dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la generalita' dei lavoratori
o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
(*) ART. 21. - Referendum. -- Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attivita' sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di
tutti i lavoratori appartenenti alla unita' produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalita' per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
(*) ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Il trasferimento dell'unita' produttiva
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
al precedente art. I 9, dei candidati e dei membri di commissione
interna puo' essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla
fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta
la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri.
(*) ART. 23. - Permessi retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unita' produttive che occupano fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa e' organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa e' organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui e' organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24. - Permessi non retribuiti. -- I dirigenti sindacali
aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
(*) ART. 25. - Diritto di affissione. -- Le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che
il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro.
(*) ART. 26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori hanno diritto
di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi
di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita'
aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori
intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e' regolato
da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere
il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata.
(*) ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Il datore di lavoro nelle unita' produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all'interno della unita' produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
Nelle unita' produttive con un numero inferiore di dipendenti
le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. -- Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita'
sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino
alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato
a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al
primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
(*) ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni
di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si
intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente
rappresentante nella unita' produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata
ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti
in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo, restano immutati.
(*) ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
-- I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
-- I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale
o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento
del diritto e della determinazione della misura della pensione
a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie
di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che
ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti
enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive. -- I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati
in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale,
hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo
di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. -- La commissione per il collocamento,
di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali
degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione e' presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera
a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto
del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente
la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa,
la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare
al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio
con la indicazione degli avviati.
Devono altresi' essere esposte al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito
di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento
di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di
motivata urgenza, l'avviamento e' provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo entro
dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di
collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente
trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non
si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide
in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al
lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le
decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale e' occupato
ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. -- A decorrere
dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente
legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto
e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale
di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali
e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III,
ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio
o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le
stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano
piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu'
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu'
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti anche
se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16
e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare
i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. -- Nei provvedimenti
di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attivita' economica organizzata e nei capitolati di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita
la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario
o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto
il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella
cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio
o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso
di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile,
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato
del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. -- Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti
di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego
dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia
sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali. -- Le violazioni degli artt.
2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda
da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
-- L'importo delle ammende e' versato al Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. -- Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente
legge e' abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali piu' favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e documenti necessari
per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei
diritti connessi, nonche' tutti gli atti e documenti relativi
ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. |